Art. 1.
(Censimento dei fabbricati).

      1. I comuni provvedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al censimento dei fabbricati esistenti realizzati abusivamente al fine di procedere alla loro demolizione. Entro tale termine è fatto obbligo al responsabile dell'abuso, o a un suo rappresentante legale, di procedere, a mezzo di autocertificazione con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, alla autodenuncia dei fabbricati da demolire e della relativa quantità di volume.
      2. L'autodenuncia di cui al comma 1 determina la immediata depenalizzazione del reato e il contestuale avvio della procedura per la concessione, in regime di diritto di quota volume ai sensi dell'articolo 2, della stessa quantità di volume denunciato.
      3. È facoltà dei proprietari conferire nel censimento gli edifici legittimamente costruiti o muniti di autorizzazione in sanatoria.
      4. Per i controlli e le verifiche i comuni si avvalgono della cartografia e di tutti i rilevamenti disponibili presso i loro uffici tecnici e presso gli uffici provinciali e regionali competenti del territorio.